L'Aula di palazzo Madama approva per l'ultima volta il ddl riforme costituzionali con 180 si'. I voti contrari sono 112, 1 solo astenuto. Essendo una riforma costituzionale, era richiesta la maggioranza assoluta dei voti, ovvero 161. Con il voto di oggi la maggioranza ha uno scarto a suo favore di 19 voti.
Ora la partita si spostera' fuori dal parlamento, con una battaglia referendaria che sara' anche una campagna politica sul 'futuro' del premier Matteo Renzi, come ha annunciato lui stesso. E non e' un caso se proprio il presidente del Consiglio ha scelto di intervenire in Aula a palazzo Madama per le repliche: "La storia si occupera' di questa giornata", ha dichiarato.
Il conteggio dei voti: maggioranza si ferma sotto 161, ma... - Per l'ultimo via libera del Senato al ddl riforme costituzionali la maggioranza ha bisogno del 'soccorso' di 2 voti di Forza Italia, in dissenso dal gruppo (Villari e Del Bocca), e di 3 voti delle senatrici tosiane. In questo modo, la maggioranza raggiunge quota 161, ovvero la maggioranza assoluta richiesta necessariamente per licenziare il provvedimento. Importanti, ma stando a quanto tengono a spiegare dal Pd, non determinanti, i 17 voti dei verdiniani, che pure fanno salire a 180 i voti finali a favore del ddl Boschi. Spulciando i tabulati del voto, dunque, per raggiungere i 161 voti necessari la maggioranza deve ricorrere al supporto di tre senatori del gruppo Fare! di Flavio Tosi e di due 'dissidenti' di Forza Italia. Da ricordare che gia' alla penultima votazione del Senato, lo scorso ottobre, i senatori tosiani avevano votato a favore delle riforme e che i tosiani hanno gia' appoggiato altri provvedimenti del governo, ma tecnicamente e politicamente i tosiani non fanno parte della maggioranza che sostiene il governo Renzi
Ma dico io............
Queste le principali novita' introdotte dal ddl Boschi
FINE DEL BICAMERALISMO PARITARIO Camera dei deputati e Senato della Repubblica hanno composizione e funzioni diverse. La Camera, con 630 deputati, rappresenta la Nazione ed e' l'unica titolare del rapporto di fiducia con il Governo. Ha funzione di indirizzo politico e di controllo sull'attivita' del Governo
IL NUOVO SENATO DEI 100 Cento (74 consiglieri regionali, 21 sindaci e 5 componenti di nomina del presidente della Repubblica) saranno i senatori. I futuri senatori saranno scelti, in conformita' alle decisioni assunte dagli elettori, dai consigli regionali per mezzo di una legge elettorale che dovra' essere varata entro 6 mesi dall'entrata in vigore della riforma costituzionale. Il termine decorrera' dopo che si sara' svolto il referendum confermativo. Le regioni avranno poi tre mesi (90 giorni) per adeguarsi. I cinque senatori scelti dal Colle dureranno in carica sette anni come il Capo dello Stato e non possono fare piu' di un mandato. Senatori a vita restano gli ex presidenti della Repubblica.
DURATA DEL MANDATO E PREROGATIVE La durata del mandato dei nuovi senatori e' pari a quella degli organi delle istituzioni del territorio in cui sono stati eletti. Conservano l'immunita' parlamentare e non ricevono alcuna indennita' parlamentare, mantengono invece quella che hanno in qualita' di sindaco o di consigliere regionale. Resta l'esercizio della funzione senza vincolo di mandato.
LA FORMAZIONE DELLE LEGGILe leggi di rango costituzionale, il referendum, la legge elettorale restano bicamerali, come anche i trattati con l'Unione europea. Le altre leggi sono esaminate e approvate dalla Camera dei deputati che le trasmette al Senato. Questo puo' disporne l'esame se, entro dieci giorni, lo richiede un terzo dei suoi componenti. Il Senato puo' anche, a maggioranza assoluta, entro 30 giorni successivi, proporre modifiche al testo. Su queste e' la Camera a pronunciarsi in via definitiva. Per bocciarle serve la maggioranza assoluta dei componenti
ARRIVA LO STATUTO DELLE OPPOSIZIONI Il regolamento della Camera dei deputati conterra' anche una disciplina dello statuto delle opposizioni.
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Per l'elezione del Colle il quorum necessario nelle prime tre votazioni e' dei due terzi dei componenti l'assemblea. Dalla quarta votazione servono i tre quinti dell'assemblea. Dalla settima ai tre quinti dei votanti. Non sara' piu' il presidente del Senato a sostituire ad interim il Capo dello Stato. Tocchera' al presidente della Camera.
GIUDICI COSTITUZIONALI I giudici della Corte Costituzionale che spetta al Parlamento nominare, 5 in tutto, saranno eletti separatamente da Senato e Camera: due li eleggera' il nuovo Senato, tre la Camera. Il quorum per essere eletti e' dei due terzi dei componenti per i primi due scrutini, dal terzo basta la maggioranza dei tre quinti.
TITOLO V Non c'e' piu' legislazione concorrente fra Stato e Regioni e si passa ad un redistribuzione delle materie di competenza statale e regionale. Si contempla una clausola di 'supremazia' con la quale si prevede che, su proposta del Governo, una legge dello Stato possa intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva se lo richiede la tutela dell'interesse nazionale
LEGGI DI INIZIATIVA POPOLARE Per presentarle serve la raccolta di 150mila firme ( non piu' 50mila) ma si prevedono termini certi per la pronuncia della Camera
REFERENDUM In Costituzione entrano i referendum di indirizzo e propositivi ma le Camere dovranno appovare una legge per delinearne le modalita' di attuazione - STATO DI GUERRA Sara' la Camera dei deputati, a maggioranza assoluta, a deliberare lo stato di Guerra e la conseguente attribuzione di poteri al Governo
ABOLIZIONE DEL CNEL E DELLE PROVINCE Il ddl abroga l'articolo 99 della Costituzione con coseguente abolizione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL). Eliminato anche il riferimento, in Costituzione, alle Province
GIUDIZIO PREVENTIVO SULLE LEGGI ELETTORALI La riforma dispone il giudizio preventivo di legittimita' della Consulta sulla legge elettorale, prima della promulgazione, purche' vi sia un ricorso motivato presentato "entro dieci giorni" dall'approvazione della legge da "almeno un quarto dei componenti della Camera dei deputati o un terzo dei componenti del Senato della Repubblica". La Corte costituzionale si pronuncia entro il termine di trenta giorni.

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